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Serie D: Ripescaggi ufficiali per sei club, Fasano escluso

La LND ha ufficializzato i ripescaggi di sei squadre in Serie D: Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese, Grassina, Derthona e Tropical Coriano. Respinta la domanda del Fasano, che presenterà ricorso.
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La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha comunicato ufficialmente l’avvenuto ripescaggio di sei società nel prossimo campionato di Serie D. Le squadre che beneficeranno di questo provvedimento sono Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese, Grassina, Derthona e Tropical Coriano, che sono state dunque ammesse alla categoria.

Inaspettatamente, la domanda d’iscrizione del Fasano è stata respinta. La notizia era nell’aria da alcune ore. Il club pugliese, tuttavia, ha già manifestato l’intenzione di presentare un ricorso nella giornata odierna contro la decisione della Covisod.

Parallelamente, la Lega ha confermato l’accoglimento dei ricorsi di Brusaporto, Certosa, Ebolitana, Enna, Flaminia Civitacastellana, Licata, Melfi, Sant’Angelo, UniPomezia, Varese e Vibonese. Queste undici formazioni andranno a completare il quadro delle 162 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie D.

Non è stata invece accolta la richiesta di ripescaggio dell’Imolese, che ripartirà dall’Eccellenza. La LND ha anche reso nota la mancata iscrizione di Sora, Valmontone e Sangiuliano City, club che non hanno completato le procedure necessarie per l’ammissione alla Serie D.

Di seguito, il comunicato integrale della Co.Vi.So.D.:

“La Co.Vi.So.D. HA DELIBERATO quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2026/2027:

– Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO S.S.D. CERTOSA A.R.L. A.S.D. EBOLITANA CALCIO1925 F.C. ENNA CALCIO S.C.S.D. A.S.D. FLAMINIA CIVITACASTELLANA A.S.D. LICATA CALCIO A.S. MELFI 1929 A.S.D. SANT ANGELO (matr. 60791) (matr. 12400) (matr. 946215) (matr. 940733) (matr. 920607) (matr. 930596) (matr. 922786) (matr. 945187) 9. 10. 11. A.S.D. UNIPOMEZIA 1938 VARESE FOOTBALL CLUB SRL U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. (matr. 945135) (matr. 952859) (matr. 610720)

– Non accoglimento del ricorso presentato dalla Società avente diritto U.S.D. Città di Fasano (matr. 936128).

Di seguito si riporta il deliberato assunto dal Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo a) esaminato il ricorso della Società U.S.D. Città di Fasano avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2026 sulla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027; b) atteso che, con il suddetto ricorso, la Società U.S.D. Città di Fasano, in relazione alle contestazioni sollevate dalla Co.Vi.So.D. ha tra l’altro prodotto: 1) copia di ordine di bonifici bancari in data 23 luglio 2026 riguardanti il pagamento della quota di iscrizione al Campionato di cui al punto 5) del C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento Interregionale (di seguito per brevità C.U. n. 145) e della tassa di ricorso; 2) copia di due liberatorie relative ai calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello; c) considerato che la Co.Vi.So.D., sulla scorta della documentazione prodotta dalla Società U.S.D. Città di Fasano, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso; d) tenuto conto che, in ordine agli adempimenti di cui alla precedente lett. b), la stessa Società U.S.D. Città di Fasano ha inoltrato: 1) in data 31 luglio 2026, copia di comunicazione della Intesa San Paolo, priva di data e di sottoscrizione, in cui si dà atto che il pagamento della somma di euro 23.155,06 relativa alla quota di iscrizione al Campionato e della tassa ricorso di euro 500,00 può avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione del bonifico irrevocabile avvenuto il 23 luglio 2026; 2) in data 30 luglio 2026, comunicazione pec con allegate copie di due ordini di bonifici bancari in favore dei calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello dell’importo di euro 20.000,00 cadauno; e) tenuto altresì conto che i legali dei calciatori Falzerano Marcello e Salzano Aniello hanno trasmesso tra il 23 luglio 2026 ed il 31 luglio 2026 segnalazioni e documentazione anche a firma dei loro assistiti, in cui si dà atto che i medesimi calciatori non hanno sottoscritto le liberatorie in favore della Società U.S.D. Città di Fasano. In particolare, dalla documentazione riguardante il calciatore Falzerano Marcello, si desume, per corrispondenza intercorsa con la Società U.S.D. Città di Fasano, che l’importo di euro 20.000,00 asseritamente versato con l’ordine di bonifico di cui alla precedente lettera d.2), non sarebbe stato satisfattivo, vantando lo stesso un credito di euro 49.000,00; f) considerato inoltre che: 1) il pagamento della quota di iscrizione al Campionato non è pervenuto; 2) la tassa ricorso risulta versata soltanto in data 5 agosto 2026 e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio del 23 luglio 2026 previsto dal C.U. n. 145; 3) dalle segnalazioni e dalla documentazione di cui alla lettera e), si desume che gli ordini di bonifici richiamati alla lett. d.2) non hanno visto l’accredito delle somme in favore dei calciatori e comunque, in quanto datati 27 luglio 2026, sono successivi al termine perentorio del 23 luglio 2026 previsto dal C.U. n.145; g) ritenuto del tutto generico e irrilevante, ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027, il documento di Intesa San Paolo, privo di data e di sottoscrizione inviato dalla U.S.D. Città di Fasano con la pec del 3 agosto 2026 e denominato nel file pdf “dichiarazione bancaria totale”; h) atteso che la Co.Vi.So.D., nella riunione del 3 agosto 2026, a seguito della ulteriore documentazione esaminata, ha espresso parere negativo all’accoglimento del ricorso di cui alla precedente lettera a), presentato dalla U.S.D. Città di Fasano; i) considerato che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, non si ritiene che la U.S.D. Città di Fasano, abbia assolto tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Serie D 2026/2027, secondo quanto stabilito dal C.U. n. 145;

j) visti il sopra richiamato C.U. n. 145 ed il C.U. n. 1 del 1° luglio 2026 della Lega Nazionale Dilettanti, DELIBERA di non accogliere, per inammissibilità ed infondatezza, il ricorso della Società U.S.D. Città di Fasano avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2026 sulla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e quindi di non ammettere la medesima Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027.

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