La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio si conclude definitivamente per Renato Miele. La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocato ed ex giocatore, che aveva militato anche nella Lazio. Miele aveva contestato l’esclusione della sua candidatura alla guida della FIGC, avvenuta per la mancanza dell’accredito da parte di almeno una componente federale.
Il TFN si è espresso con chiarezza: il ricorso è stato giudicato parzialmente infondato e parzialmente inammissibile. Questa non è la prima battuta d’arresto per Miele, dato che il 21 maggio l’organo federale aveva già respinto la sua richiesta cautelare. La decisione finale, contenuta in tre pagine, non lascia spazio a riaperture della questione.
Al centro della disputa vi era l’articolo 24, comma V, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). Tale norma stabilisce che per candidarsi alla presidenza federale è necessario ottenere il sostegno di almeno una componente federale. Miele aveva argomentato che questa previsione violasse il principio di democraticità previsto dalla normativa CONI e dal codice civile, oltre a principi costituzionali.
Il Tribunale ha rigettato questa interpretazione con motivazioni specifiche. Nella decisione si legge che la norma contestata «non può ritenersi in contrasto con il principio fondamentale di democraticità previsto dalla normativa CONI e dal codice civile né con i principi costituzionali invocati, tenuto conto, da un lato, che la disposizione statutaria federale è stata approvata dal CONI stesso ritenendola quindi coerente con i principi del proprio ordinamento; d’altro lato, che essa disposizione logicamente limita la candidabilità alla funzione di Presidente Federale ad un numero non indiscriminato di candidati individuati dalle componenti federali, conformemente alla Delibera CONI del 2016 più volte richiamata dal ricorrente».
In sintesi, il sistema dell’accredito mira a ottimizzare il processo elettorale: non vi sarebbe interesse a permettere la partecipazione alla competizione di un candidato che non abbia ottenuto il supporto di alcuna componente federale e che, di conseguenza, non sarebbe in grado di raccogliere voti in assemblea.
Il TFN ha inoltre evidenziato che Miele non ha impugnato direttamente le NOIF, indebolendo ulteriormente la sua posizione.
Miele aveva esteso il proprio ricorso anche alle candidature dei due sfidanti ufficiali, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, ritenendole entrambe non valide. Tuttavia, l’infondatezza della prima parte del ricorso inficia inevitabilmente anche questa seconda richiesta. Il ragionamento del Tribunale è chiaro: non potendo egli stesso candidarsi, Miele manca di un interesse legittimo a contestare le posizioni degli altri aspiranti alla presidenza federale. Per questo motivo, la parte del ricorso relativa alle candidature altrui è stata dichiarata inammissibile.
La vicenda si conclude senza sorprese, confermando la validità del quadro normativo attuale in materia di candidature federali e lasciando la corsa alla guida della FIGC unicamente a Malagò e Abete.